Entrato in vigore il 1° gennaio di quest’anno, il regolamento (UE) 2017/2402 del 12 dicembre 2017 ha creato un nuovo quadro giuridico e regolamentare europeo in materia di cartolarizzazioni. Lo scopo del ‘Regolamento sulle Cartolarizzazioni’ è duplice: in primo luogo, tenta di armonizzare una materia molto frammentata, soprattutto in settori quali quello bancario, assicurativo o creditizio; in secondo luogo, introduce nuove regole al fine di assicurare modelli di prodotto semplici, trasparenti e armonizzati/standardizzati (‘cartolarizzazioni STS’), anche in risposta agli eccessi che hanno contribuito alla proliferazione della crisi finanziaria del 2008.
Gli investitori in cartolarizzazioni STS beneficeranno di un trattamento prudenziale più favorevole rispetto alle cartolarizzazioni non STS. La denominazione ‘cartolarizzazione STS’ si applica solo a quelle che soddisfano tutti i numerosi requisiti indicati agli articoli 20 (semplicità), 21 (armonizzazione) e 22 (trasparenza). L’art. 22 per esempio indica, tra gli altri, che nel caso gli investimenti in portafoglio siano prestiti finalizzati all’acquisto di un immobile o di un’automobile, l’originator e lo sponsor dovranno pubblicare le informazioni disponibili relative alle prestazioni ambientali dei beni finanziati.
Il regolamento stabilisce anche vari obblighi applicabili agli investitori istituzionali, nonché agli originator e ai promotori; infatti a norma dell'articolo 5, gli investitori istituzionali sono tenuti a svolgere una profonda due diligence per valutare i rischi collegati ad un programma di cartolarizzazione prima di poter procedere all’investimento e, dopo aver acquisito una posizione, devono comunque monitorarne costantemente l’andamento.
Ai sensi dell'articolo 6 gli originator e i promotori sono tenuti a mantenere un interesse economico, non inferiore al 5% del valore nominale delle emissioni, nella cartolarizzazione. Gli stessi soggetti, così come i veicoli di cartolarizzazione, sono tenuti a rispettare gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 7, mettendo a disposizione degli investitori, dei potenziali investitori e delle autorità di sorveglianza competenti, le informazioni relative all’operazione.
Il Regolamento sulle Cartolarizzazioni, soprattutto nella definizione dei prodotti STS, è un piccolo ponte creato all’interno dell’Unione Europea per arrivare all’unificazione dei mercati di capitale. Testimonia, inoltre, l’importanza che l'UE riconosce allo strumento cartolarizzazione sia nella diversificazione delle fonti di finanziamento, che nella distribuzione del rischio del settore finanziario.
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